ACCESSO CIVICO

Il diritto di accesso civico semplice,  è costituito dal diritto di ogni cittadino, attribuito dall’art. 5 comma 1 D.lgs. 33/2013, di ottenere il rilascio di documenti, informazioni o dati che non siano stati pubblicati in violazione di un obbligo di legge. Il diritto di accesso civico generalizzato è invece attribuito dal comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 33/2013, per l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. La domanda può essere presentata al Direttore Sanitario a mano presso l'ufficio della Direzione Sanitaria  per posta, con mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o casella PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE / DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

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MONITORAGGIO NAZIONALE EX-ANTE SUI TEMPI D'ATTESA DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE D'ATTESA AMBULATORIALI

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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE D'ATTESA RICOVERI

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 ULTIMO BILANCIO DEPOSITATO SECONDO NORMATIVA VIGENTE

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